← Italia

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153 ultimo aggiornamento all'atto: 02/03/1994 --> Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

  1. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994) (GU n.127 del 10-05-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4orig. 5 6orig. 7 8orig. 9orig. 10 11orig. 12 13 14 15 16orig. 17 18 19 20 21 22 23 24orig. 25 26agg.1 orig. 27orig. 28 29orig. 30 31 32 33 34 35orig. 36agg.3 agg.2 agg.1 orig. 37 38 39 40 41orig. 42 43 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-7-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1980, N.299)) La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione. Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n.
  2. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (19)

Pronuncia 307/1983 §/Art 1980/153

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.