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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 153 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 153 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 153 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia. (GU n.100 del 29-04-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-5-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 559 - l'ultimo comma, concernente l'iscrizione al corso di laurea in musicologia degli studenti provenienti da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato, è soppresso e sostituito come segue: Art. 559 (ultimo comma). - Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare il corso di semiologia della musica e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola delibererà, caso per caso, se tale corso dovrà essere seguito per un anno, o per un biennio, o per un triennio, o per un quadriennio. Art. 561 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma di paleografia e filologia musicale l'insegnamento contrassegnato con il numero 12) è soppresso e sostituito con l'insegnamento di "semiologia della musica I (biennale)". Inoltre è inserito il nuovo insegnamento di "semiologia della musica II (biennale)" che viene contrassegnato con il numero 13), con il conseguente scorrimento della numerazione dell'insegnamento successivo. Nell'ultimo comma, la seguente frase: "Gli studenti sprovvisti di diploma rilasciato da un conservatorio di musica sono inoltre tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione specifica musicale impartiti dalla scuola e a superare il relativo esame." è soppressa e sostituita come segue: "Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare il corso di semiologia della musica e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola delibererà, caso per caso, se tale corso dovrà essere seguito per un anno o per un biennio. Le stesse norme si applicano anche agli studenti iscritti al corso ad indirizzo storico-didattico, di cui all'articolo seguente". Art. 563 - l'ultimo comma, concernente norme relative agli insegnamenti del corso speciale storico-didattico della scuola di paleografia e filologia musicale, è modificato come segue: la prima riga è soppressa e così sostituita: "Tutti i corsi pluriennali comportano un distinto esame al termine di ogni anno di corso". Nella seconda riga, l'espressione: "Solo i corsi di storia.." è modificata in: "I corsi di storia...". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1985 Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 213 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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