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LEGGE 20 aprile 1978, n. 154 - Normattiva

LEGGE 20 aprile 1978, n. 154 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 aprile 1978, n. 154 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2000 --> Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000) (GU n.124 del 06-05-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3orig. 4orig. 5 6 7 8 9 10 11orig. 12 13 14 15 16 17 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-5-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituita, con contabilità separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge. L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti: conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti; conio di monete estere; conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni; conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati; fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato; fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati; fabbricazione di contrassegni di Stato; fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici; promozione dell'attività della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca; esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati; riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato; partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica; perizia delle monete ritenute false; conio di monete commemorative o celebrative; fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato; promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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