licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 155 ultimo aggiornamento all'atto: 09/04/1979 --> Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1979) (GU n.70 del 24-03-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 7orig. 8 9orig. 10 11 12 Allegati Allegato Allegatoagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-4-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 L'esame per i posti di sostituto avvocato di 2ª classe ha luogo in Roma e consta di quattro prove scritte e due orali. Le prove scritte consistono: a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile; b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano; c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario; d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale. Le prove orali consistono: a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, ((diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee)) diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano; (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.