cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 aprile 1981, n. 155 ultimo aggiornamento all'atto: 02/04/1991 --> Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991) (GU n.114 del 27-04-1981 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8orig. 9 10 11 12agg.1 orig. 13orig. 14 15 16agg.2 agg.1 orig. 17 18agg.1 orig. 19 20 21 22 23orig. 24 25 26 27 28 29orig. 30 31 32 33orig. 34 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-5-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Concorsi) L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonché, nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni. Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.