a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 14 maggio 1988, n. 155 ultimo aggiornamento all'atto: 06/02/1990 --> Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione. note: Entrata in vigore del decreto: 17/05/1988.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1988, n. 271 (in G.U. 16/07/1988, n.166). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1990) (GU n.113 del 16-05-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-4-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.