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DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155 ultimo aggiornamento all'atto: 01/08/2001 --> Misure urgenti per la finanza pubblica. note: Entrata in vigore del decreto: 22-05-1993.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 (in G.U. 21/07/1993, n.169). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2001) (GU n.118 del 22-05-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 1orig. 2orig. 3orig. 3 bis 4agg.1 orig. 5agg.2 agg.1 orig. 6agg.1 orig. 7orig. 7 bis 8orig. 8 bis 9 9 bis 10agg.2 agg.1 orig. 11 12agg.1 orig. 13orig. 14orig. CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA 15 16agg.1 orig. 17orig. 18agg.1 orig. 19 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-7-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunità europea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Contribuzioni per i lavoratori domestici ((

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.
  2. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale è fissata in lire 5.800))
  3. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n.
  4. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (15)

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