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LEGGE 5 maggio 1999, n. 155 - Normattiva

LEGGE 5 maggio 1999, n. 155 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 maggio 1999, n. 155 Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino. note: Entrata in vigore della legge: 4-6-1999 (GU n.128 del 03-06-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-6-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a)istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;
  2. b)ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;
  3. c)tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;
  4. d)limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera
  5. a)ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera
  6. b)possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
  7. e)prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254. 2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene. 3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge 16 luglio 1997, n. 254, reca: "Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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