lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 156 Norme sul trattamento economico e normativo dei viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Trento. (GU n.108 del 27-04-1962 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Accordo Accordo Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-5-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio; Visti gli accordi collettivi 20 settembre 1956, 21 aprile 1959 e 1 agosto 1960, per i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Trento, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.G.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 20 settembre 1956, 21 aprile 1959 e 1 agosto 1960, relativi ai viaggiatori e piazzisti dipendenti della aziende commerciali della provincia di Trento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di trento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962. Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 111. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.