rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 marzo 1965, n. 156 Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. (GU n.73 del 23-03-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-4-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.