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LEGGE 2 maggio 1983, n. 156 - Normattiva

LEGGE 2 maggio 1983, n. 156 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 maggio 1983, n. 156 ultimo aggiornamento all'atto: 01/03/1986 --> Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986) (GU n.124 del 07-05-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5orig. 6 7 8 9orig. 10 11 12 13 14 15 16agg.1 orig. 17 18 19 20 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-5-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della città di Ancona, è assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985. La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi. Per la concessione di contributi pluriennali è altresì assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002. Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi:

  1. a)erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;
  2. b)erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attività produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;
  3. c)realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie per il reinsediamento della popolazione proveniente dalle zone da abbandonare;
  4. d)realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nord-sud in attuazione del piano di ricostruzione della città di Ancona, da affidarsi anche in concessione;
  5. e)realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate;
  6. f)realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla città;
  7. g)determinazione, con provvedimento del presidente della regione Marche, su proposta del comune di Ancona, dei perimetri delle aree che dovranno essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti;
  8. h)adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione e la rimozione delle, opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione della zona interessata dalla frana;
  9. i)ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per il diritto allo studio di Ancona. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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