Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 14 gennaio 1988, n. 156 Modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito. note: Entrata in vigore del decreto: 31/05/1988 (GU n.113 del 16-05-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Allegati Allegato 1/A Allegato 1/A Allegato 1/B Allegato 1/B Allegato 1/C Allegato 1/C Allegato 2 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5.1 Allegato 5.1 Allegato 5.2 Allegato 5.2 Allegato 5.3 Allegato 5.3 Allegato 5.4 Allegato 5.4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-5-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054; Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Considerato che il terzo comma dello stesso art. 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli; Visti gli articoli 27 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che prevede la codificazione unica dei contribuenti e il versamento entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenziali; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo; Visto il decreto 25 novembre 1986 che istituisce nelle province di Firenze e di Milano un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza; Ritenuta la necessità di sostituire il decreto ministeriale 17 maggio 1985; Decreta: Art. 1 L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio IVA entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere: l'indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione d'imposta e l'importo versato; i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente; le informazioni fiscali e previdenziali prescritte dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984 per i datori di lavoro non agricoli. L'azienda di credito delegata deve controllare: che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio (secondo la tabella di cui all'allegato 2), cioè quello nella competenza territoriale del quale ha sede la dipendenza a cui la delega è stata conferita; la presenza del codice fiscale, nonché della segnalazione del periodo di pagamento; che il contribuente, datore di lavoro non agricolo, abbia compilato il quadro, a lui riservato, contenente le informazioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.