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DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998, n. 156 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998, n. 156 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998, n. 156 ultimo aggiornamento all'atto: 24/07/1998 --> Proroga di termini in materia di acque di balneazione. note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-1998.Decreto-Legge convertito dalla L. 22 luglio 1998, n. 243 (in G.U. 24/07/1998, n.171). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1998) (GU n.119 del 25-05-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-5-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione; Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decretolegge, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Acque di balneazione 1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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