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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1986, n. 157 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1986, n. 157 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1986, n. 157 ultimo aggiornamento all'atto: 23/03/1994 --> Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1994) (GU n.109 del 13-05-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 1 2 3 4orig. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Titolo II FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 27 28 29 30 31 Titolo III LE SOCIETÀ SPORTIVE 32 33 34 Titolo IV GLI ATLETI E GLI UFFICIALI DI GARA 35 36 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-5-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del C.O.N.I.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della predetta legge 16 febbraio 1942, n. 426; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91; Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, sulla base della più recente legislazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986; Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Scopi del Comitato 1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. 2. Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.). Note alle premesse: - La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. - La legge n. 91/1981 reca norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Nota all'art. 1: Per l'argomento della legge n. 426/1942, vedi nelle premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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