qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157 ultimo aggiornamento all'atto: 03/07/2001 --> Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate. note: Entrata in vigore del decreto: 4-5-2001.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2001, n. 250 (in G.U. 03/07/2001, n.152). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2001) (GU n.102 del 04-05-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2orig. 3orig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-7-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, con il quale agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, è stata ridotta a 13 e 23 anni l'anzianità di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale; Considerati gli ordini del giorno accolti in sede di approvazione della predetta legge n. 86 del 2001, e le specifiche condizioni e osservazioni formulate dalle competenti commissioni parlamentari nei pareri espressi sugli schemi di decreti legislativi "correttivi" ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 334 e 298, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il beneficio di cui al predetto articolo 5, comma 3, al fine di evitare disallineamenti con riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, anche al fine di individuare le risorse finanziarie occorrenti, con lo strumento della decretazione di urgenza per assicurare l'omogeneità dei trattamenti economici del predetto personale del comparto sicurezza e delle Forze armate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.