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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158 ultimo aggiornamento all'atto: 03/07/2001 --> Disposizioni urgenti n materia pensionistica e di ammortizzatori sociali. note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-2001.Decreto-Legge convertito dalla L. 2 luglio 2001, n. 248 (in G.U. 03/07/2001, n.152). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2001) (GU n.102 del 04-05-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-5-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di diritto di opzione di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l'esercizio ed i criteri di determinazione del conseguente trattamento pensionistico, nonché di consentire l'accesso al trattamento pensionistico per coloro che abbiano esercitato tale diritto di opzione antecedentemente al differimento del termine dal 1o gennaio 2001 al 1o gennaio 2003 operato dall'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di sussidiazione del reddito, per fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale ovvero per consentire la ricollocazione dei lavoratori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.".
  2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.
  3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1o gennaio
  4. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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