lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2012, n. 159 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (12G0178) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2012 (GU n.215 del 14-09-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-9-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto di dover rendere più evidenti i compiti e le funzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale". AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 recante: Regolamento concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37. Note alle premesse - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) : «Articolo 17 (Regolamenti) (Omissis) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (omissis) 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.