alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2011, n. 16 Regolamento recante istituzione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. (11G0060) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2011 (GU n.57 del 10-03-2011) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-3-2011 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Viste le leggi 11 giugno 2004, n. 146, n. 147 e n. 148, con le quali sono state istituite, rispettivamente, le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Considerato che nel turno elettorale amministrativo svoltosi nel mese di giugno 2009 si è provveduto all'elezione del Consiglio e del Presidente dell'Amministrazione provinciale per le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Ravvisata la necessità di istituire la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 novembre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Istituzione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo 1. Nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani è istituita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.