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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca q

ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2025 --> Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025) (GU n.52 del 02-03-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA 1orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 bisagg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 terorig. 3 quater 3 quinquiesagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 sexies 3 septies 4agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bis 4 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. Titolo II EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA Capo I Efficientamento 5orig. 6agg.1 orig. 7orig. Capo II Potenziamento Sezione I Accertamento 8agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9orig. 10agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Sezione II Sanzioni amministrative 11orig. Sezione III Contenzioso 12agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13agg.1 orig. 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-4-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi volti all'efficientamento ed al potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Rateizzazione debiti tributari 1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato. 2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo;
  2. b)dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento ((della richiesta)) , ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».
  3. c)al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive». 3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali ((nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie)) . (( 4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. 4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40)) 5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili». 6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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