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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 160 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 160 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 160 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino. (GU n.119 del 04-05-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-5-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidette; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Art. 97 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche); chimica biofarmaceutica. L'art. 100, relativo alle norme dell'esame di laurea per il corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti: L'esame di laurea è preceduto da prove pratiche, da una prova scritta di cultura in chimica e da un colloquio. Le prove pratiche consistono in una operazione preparativa tecnico farmaceutica, relativa all'esercizio della professione in farmacia, con riconoscimento e controllo di qualità (quantitativo e di purezza secondo F.U.) delle sostanze impiegate nella preparazione. Tempo massimo otto ore complessive. Le prove pratiche vengono sorteggiate dai candidati. I risultati sono da raccogliere in apposite relazioni scritte e le prove debbono svolgersi sotto la vigilanza di almeno due dei commissari appartenenti alla commissione di esame di laurea. Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, in una discussione sulla preparazione dei farmaci, sulla F.U., sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia nonché sulle prove pratiche. Art. 103 - all'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: chimica analitica; analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche); chimica biofarmaceutica; farmacologia molecolare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977 Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 101 Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidette; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Art. 97 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche); chimica biofarmaceutica. L'art. 100, relativo alle norme dell'esame di laurea per il corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti: L'esame di laurea è preceduto da prove pratiche, da una prova scritta di cultura in chimica e da un colloquio. Le prove pratiche consistono in una operazione preparativa tecnico farmaceutica, relativa all'esercizio della professione in farmacia, con riconoscimento e controllo di qualità (quantitativo e di purezza secondo F.U.) delle sostanze impiegate nella preparazione. Tempo massimo otto ore complessive. Le prove pratiche vengono sorteggiate dai candidati. I risultati sono da raccogliere in apposite relazioni scritte e le prove debbono svolgersi sotto la vigilanza di almeno due dei commissari appartenenti alla commissione di esame di laurea. Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, in una discussione sulla preparazione dei farmaci, sulla F.U., sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia nonché sulle prove pratiche. Art. 103 - all'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: chimica analitica; analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche); chimica biofarmaceutica; farmacologia molecolare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977 Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 101 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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