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LEGGE 21 marzo 1953, n. 161 - Normattiva

LEGGE 21 marzo 1953, n. 161 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 marzo 1953, n. 161 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2003 --> Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003) (GU n.76 del 01-04-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5agg.2 agg.1 orig. 6 7orig. 8 9 10orig. 11orig. 12orig. 13orig. 14orig. 15 16 17 18 19 Allegati Tabelle Tabelleagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-4-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente: "Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22. "Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. "Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato. "Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. "Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (16)

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