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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 161 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 161 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 161 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania. (GU n.74 del 20-03-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 4-4-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - Il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna di esse un unico esame, con una prova scritta ed una orale, alla fine del triennio. Lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta, non può essere ammesso a sostenere la prova orale. Art. 28, relativo al corso di laurea in lettere, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Gli insegnamenti di "storia greca" e di "storia romana" sono scissi nei due insegnamenti distinti e contemporanei di "storia greca" e di "storia romana" (con esercitazioni di epigrafia romana). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n.
  2. - GRECO Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
  3. - Il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna di esse un unico esame, con una prova scritta ed una orale, alla fine del triennio. Lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta, non può essere ammesso a sostenere la prova orale. Art. 28, relativo al corso di laurea in lettere, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Gli insegnamenti di "storia greca" e di "storia romana" sono scissi nei due insegnamenti distinti e contemporanei di "storia greca" e di "storia romana" (con esercitazioni di epigrafia romana). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n.
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