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LEGGE 26 maggio 1975, n. 161 - Normattiva

LEGGE 26 maggio 1975, n. 161 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 maggio 1975, n. 161 ultimo aggiornamento all'atto: 14/07/1980 --> Aumento della misura degli assegni familiari. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1980) (GU n.147 del 06-06-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-7-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate: Tabella A: Per ciascun figlio ..............L. 2.280 settimanali Per il coniuge .................." 2.280 " Tabelle B e C: Per ciascun figlio ..............L. 9.880 mensili Per il coniuge .................." 9.880 " (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.L. 14 luglio 1980, n. 314, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440, ha disposto (con l'art. 1) che: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono così modificate: Tabella A: per ciascun figlio ..............L. 3.420 settimanali per il coniuge ..................L. 3.420 settimanali Tabelle B e C: per ciascun figlio ..............L. 14.820 mensili per il coniuge ..................L. 14.820 mensili A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre 1980, le misure di cui al comma precedente sono così modificate: Tabella A: per ciascun figlio ..............L. 4.560 settimanali per il coniuge ..................L. 4.560 settimanali Tabelle B e C: per ciascun figlio ..............L. 19.760 mensili per il coniuge ..................L. 19.760 mensili". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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