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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 161 - Normattiva

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 161 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 febbraio 1992, n. 161 Statizzazione e nuova denominazione degli educandati femminili riuniti di Napoli. note: Entrata in vigore della legge: 12/03/1992 (GU n.47 del 26-02-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-3-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella tabella n. 1 annessa al regio decreto 1› ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di "educandato statale" di Napoli.
  2. All'educandato di cui al comma 1, di seguito denominato "ente", si applica la normativa vigente per i corrispondenti educandati dello Stato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il R.D. n. 1312/1931 ha dettato norme modificative in materia di ordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. La tabella n. 1 annessa al predetto provvedimento riporta l'elenco dei reali educandati, fra i quali non sono più compresi, ai sensi della presente legge, i reali educandati di Napoli. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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