← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 ultimo aggiornamento all'atto: 29/07/1997 --> Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1997) (GU n.105 del 17-04-1982 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I PRINCIPI SULL'ASSETTO NELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIODELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI, DELLE SCUOLE DISPECIALIZZAZIONE E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO 1 2orig. 3 4 Capo II SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI 5 6 7 8 9 10 Capo III SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 11 12 13 14 15 Capo IV CORSI DI PERFEZIONAMENTO 16 17 Capo V NORME TRANSITORIE E FINALI 18 19 20orig. 21 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-5-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Finalità Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università. Presso le Università possono essere costituite:

  1. a)scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;
  2. b)scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;
  3. c)corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (9)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.