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DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 163 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 163 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 163 ultimo aggiornamento all'atto: 03/12/2025 --> Regime fiscale degli apparecchi di accensione. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1971, n. 376 (in G.U. 19/06/1971, n.154). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025) (GU n.98 del 21-04-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3agg.2 agg.1 orig. 4 5 6 7 8orig. 9 10 11 12 13 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-6-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la vigente legislazione in materia di apparecchi di accensione; Sentito, il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia; Decreta: Art. 1 (Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione) Agli effetti del presente decreto è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi ((con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e degli accenditori di stufe a kerosene)) . Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio principale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:

  1. a)lire 300 ((...)) per ogni accendisigari per autovetture;
  2. b)lire 400 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;
  3. c)lire 800 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere
  4. a)e b):
  5. d)lire 100 per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchio di accensione. L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato. Non sono soggetti alla tassazione di cui alla lettera
  6. d)le parti o pezzi di ricambio principali introdotte in fabbrica ed utilizzate per la produzione degli apparecchi di accensione. Non sono soggetti all'imposta gli apparecchi di accensione incorporati in impianti e dispositivi di carattere industriale e in caldaie di impianti di riscaldamento. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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