a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 163 ultimo aggiornamento all'atto: 03/12/2025 --> Regime fiscale degli apparecchi di accensione. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1971, n. 376 (in G.U. 19/06/1971, n.154). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025) (GU n.98 del 21-04-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3agg.2 agg.1 orig. 4 5 6 7 8orig. 9 10 11 12 13 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-6-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la vigente legislazione in materia di apparecchi di accensione; Sentito, il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia; Decreta: Art. 1 (Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione) Agli effetti del presente decreto è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi ((con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e degli accenditori di stufe a kerosene)) . Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio principale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.