Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 11 aprile 1990, n. 163 Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime di importazione delle merci. note: Entrata in vigore del decreto: 27/6/1990 (GU n.147 del 26-06-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-6-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni; Visto il regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1989, che, a modifica del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1987, ha disposto la liberalizzazione di talune importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3); Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 7 agosto 1989; Ritenuta l'opportunità di liberalizzare altresì le importazioni di ulteriori prodotti originari dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3); Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1› febbraio 1990; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297, sono altresì liberalizzate a decorrere dal 1› gennaio 1990 le importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3) dei prodotti di cui alle voci doganali 5004.00 Filati di seta non condizionati per la vendita al minuto; 5005.00 Filati di cascami di seta non condizionati per la vendita al minuto ed è liberalizzata dal Giappone (zona C) l'importazione dei prodotti di cui alla voce doganale 5007 - Tessuti di seta o cascami di seta. Conseguentemente l'elenco n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297, citato in premessa, viene integrato con l'aggiunta delle predette voci doganali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 288/82 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 35 del 9 febbraio 1982. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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