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DECRETO 12 aprile 1988, n. 164 - Normattiva

DECRETO 12 aprile 1988, n. 164 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 12 aprile 1988, n. 164 Modificazioni al decreto ministeriale 9 ottobre 1981, recante norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro. note: Entrata in vigore del decreto: 07/06/1988 (GU n.119 del 23-05-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-6-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 ottobre 1981, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986; Visto il regolamento CEE n. 2191/82 della commissione del 31 luglio 1981 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 442/88 del 17 febbraio 1988; Considerata la necessità di adeguare la normativa nazionale all'intervenuta variazione della normativa comunitaria; Decreta: Art. 1 L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 è sostituito dal seguente testo: "Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del 'regolamentò non può essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite mensile superiore a 2 kg". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 9 ottobre 1981 è il seguente: "Art. 1. - Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981, in seguito denominato 'regolamentò, è concesso un aiuto comunitario al burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, in seguito denominate 'beneficiarì. L'individuazione delle istituzioni e collettività senza scopo di lucro che possono acquistare burro a prezzo ridotto è effettuata dalle regioni d'intesa con le prefetture. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del 'regolamentò non può essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite mensile superiore a 2 kg". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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