qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 5 maggio 1989, n. 164 ultimo aggiornamento all'atto: 07/07/1989 --> Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti. note: Entrata in vigore del decreto: 09/05/1989.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1989, n. 247 (in G.U. 07/07/1989, n.157). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/1989) (GU n.105 del 08-05-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-7-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di misure sociali per far fronte ai problemi occupazionali delle imprese delle ditte che operano nell'indotto portuale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere concessa, per la durata massima di ((otto)) mesi, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese, delle aziende e delle ditte di cui all'articolo 9, comma 10- bis, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, le quali versino in stato di grave crisi, determinato dalla contrazione dei traffici marittimi, e che ne facciano domanda al Ministero della marina mercantile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per ogni singola impresa, azienda o ditta è determinato, con il decreto di cui al comma 1, il numero delle indennità concedibili, che non può essere complessivamente superiore a (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.