clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165 ultimo aggiornamento all'atto: 22/06/2017 --> Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè del personale non contrattualizzato del pubblico impiego. note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997. Le disposizioni di cui al Titolo I entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017) (GU n.139 del 17-06-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I Personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delCorpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamentocivile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1 2 3agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 5 6 7agg.1 orig. 8 TITOLO II Altre categorie 9 10 TITOLO III Disposizioni comuni 11 Allegati Tabella A Tabella Aorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-7-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; Visto l'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Reubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltano per tempo limitato e per soggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 23 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente: "23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.