← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1983, n. 166 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1983, n. 166 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1983, n. 166 Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. (GU n.125 del 09-05-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-5-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, così come modificato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante la disciplina per l'adeguamento annuale dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; Considerato che il fabbisogno finanziario per l'anno 1983 del Fondo anzidetto, quale si desume dalle risultanze della gestione relative ai disavanzi di esercizio per il 1982 ed il 1983 quantificabili rispettivamente in lire 222 miliardi e 263 miliardi ed altresì dal disavanzo patrimoniale per il 1982 quantificabile in lire 96 miliardi, evidenzia la esigenza di un aumento dell'aliquota contributiva; Considerato che per assicurare il fabbisogno finanziario della gestione per l'anno 1983 ed ammortizzare in un periodo quinquennale il predetto disavanzo patrimoniale è necessario elevare complessivamente, con decorrenza dal 1 gennaio 1983, l'aliquota contributiva al 28,56 per cento delle retribuzioni imponibili; Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, che ha espresso parere sfavorevole all'aumento dell'aliquota contributiva nella misura sopra indicata; Ritenuto il suddetto parere difforme dalla prescrizione legislativa sia per quanto riguarda gli aspetti formali della relativa richiesta sia per gli aspetti sostanziali connessi a valutazioni che non possono prescindere dal fabbisogno finanziario della gestione quale si desume dalle sopra rilevate risultanze economiche e dagli impegni gravanti sul Fondo nell'anno 1983; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è fissata nella misura del 28,56 per cento delle retribuzioni imponibili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1983 PERTINI SCOTTI - CASALINUOVO - ROGNONI - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1983 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 196 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.