a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. 166 ultimo aggiornamento all'atto: 10/07/2001 --> Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. note: Entrata in vigore del decreto: 10-5-2001.Decreto-Legge convertito dalla L. 6 luglio 2001, n. 271 (in G.U. 10/07/2001, n.158). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2001) (GU n.107 del 10-05-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-5-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, con il quale sono stati convocati per domenica 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001, con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, sono state fissate per la medesima data del 13 maggio 2001 le elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare, in caso di contemporaneo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali, gli orari di inizio dello scrutinio delle elezioni regionali ed amministrative alla normativa che disciplina le operazioni di votazione nella sola giornata domenicale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.