cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 aprile 1962, n. 167 ultimo aggiornamento all'atto: 02/10/2003 --> Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003) (GU n.111 del 30-04-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3agg.1 orig. 4 5 6 7 8orig. 9 10agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11agg.1 orig. 12agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13orig. 14orig. 15orig. 16agg.2 agg.1 orig. 17agg.1 orig. 18agg.1 orig. 19orig. 20 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-10-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.