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LEGGE 18 aprile 1962, n. 167 - Normattiva

LEGGE 18 aprile 1962, n. 167 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 aprile 1962, n. 167 ultimo aggiornamento all'atto: 02/10/2003 --> Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003) (GU n.111 del 30-04-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3agg.1 orig. 4 5 6 7 8orig. 9 10agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11agg.1 orig. 12agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13orig. 14orig. 15orig. 16agg.2 agg.1 orig. 17agg.1 orig. 18agg.1 orig. 19orig. 20 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-10-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. a)che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
  2. b)che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
  3. c)che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
  4. d)che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
  5. e)nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
  6. f)nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento. ((Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge. La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (35)

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