ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. 167 Dichiarazione di ente ospedaliero del "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti", con sede in Roma. (GU n.104 del 24-04-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-5-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 28 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il complesso ospedaliero denominato "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti" di Roma, comprendente gli ospedali S. Filippo, S. Eugenio, S. Giacomo, S. Spirito, S. Camillo, S. Giovanni e Policlinico, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità del regio decreto 24 maggio 1896, n. 196, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54, della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ente denominato "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti", con sede in Roma, di cui alle premesse, comprendente gli ospedali S. Filippo, S. Eugenio, S. Giacomo, S. Spirito, S. Camillo, S. Giovanni e Policlinico, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio provinciale di Roma; un membro eletto dal consiglio comunale di Roma; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 febbraio 1965, n. 125. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 181. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.