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LEGGE 9 maggio 1989, n. 168 - Normattiva

LEGGE 9 maggio 1989, n. 168 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 maggio 1989, n. 168 ultimo aggiornamento all'atto: 03/12/2025 --> Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025) (GU n.108 del 11-05-1989 - Suppl. Ordinario n. 34) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO 1 2orig. 3orig. 4 5 TITOLO II AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀE DEGLI ENTI DI RICERCA 6orig. 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9agg.2 agg.1 orig. TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO 10 11orig. 12 13 TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI 14 15 16orig. 17 18 19orig. 20orig. 21 22 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-5-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Istituzione)

  1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "università".
  2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n.
  3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 9 della Costituzione così recita: "Art.
  4. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". - L'art. 33 della Costituzione così recita: "Art.
  5. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (3)

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.