← Italia

LEGGE 5 aprile 1950, n. 169 - Normattiva

LEGGE 5 aprile 1950, n. 169 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 aprile 1950, n. 169 Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri. (GU n.97 del 27-04-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli - un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di 110 tenenti e di 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo, ripartiti come segue: 1. - Tenenti:

  1. a)75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
  2. b)15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri, dai oltre un anno, alla data di entrata, in vigore della presente legge;
  3. c)20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento. I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel precedente comma. 2. - Sottotenenti:
  4. a)25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, "che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
  5. b)55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940 - 1945 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento. I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.