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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1952, n. 169 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1952, n. 169 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1952, n. 169 ultimo aggiornamento all'atto: 15/04/1952 --> Proroga del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, numero 1125, con nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1952) (GU n.77 del 31-03-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Tabella Tabellaorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti al 31 marzo 1952; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1952. A non oltre la stessa data si intendono prorogate, con le modificazioni e le nuove aggiunte di cui alla allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5). articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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