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LEGGE 26 aprile 1974, n. 169 - Normattiva

LEGGE 26 aprile 1974, n. 169 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 aprile 1974, n. 169 ultimo aggiornamento all'atto: 22/12/1979 --> Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1979) (GU n.129 del 18-05-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-1-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti: 1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000; 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000; 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000; 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000; 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000; 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000; 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000; 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000; 9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000; 10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000; 11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.(

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (4)

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