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LEGGE 4 maggio 1983, n. 169 - Normattiva

LEGGE 4 maggio 1983, n. 169 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 maggio 1983, n. 169 Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.

  1. (GU n.127 del 11-05-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-5-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonché dagli enti indicati dall'articolo 2, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società che richiedano la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti, da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in beni strumentali ammortizzabili. L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n.
  2. Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci. Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione. In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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