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LEGGE 19 gennaio 1963, n. 17 - Normattiva

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 17 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 gennaio 1963, n. 17 Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63. (GU n.29 del 01-02-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-2-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I limiti di impegno previsti dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, sono aumentati di lire 7.000.000.000 di cui:

  1. a)per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.000.000.000, destinate per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  2. b)per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;
  3. c)per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  4. d)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia meridionale e insulare;
  5. e)per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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