izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 17 Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. (GU n.47 del 21-02-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-2-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354; Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, numero 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente: "Art. 7-bis. - Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione". L'art. 16 è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.