LEGGE 22 gennaio 1992, n. 17 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 gennaio 1992, n. 17 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le prov- ince di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava. note: Entrata in vigore della legge: 23/01/1992 (GU n.17 del 22-01-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico- istituzionale jugoslava, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre
- A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
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