DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 17 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc
a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 17 ultimo aggiornamento all'atto: 26/03/1993 --> Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi. note: Entrata in vigore del decreto: 25/1/1993.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1993, n. 80 (in G.U. 26/03/1993, n.71). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1993) (GU n.19 del 25-01-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 1 bis 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-1-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1
- Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria. -
- Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.".
- Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1› marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1› luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi