ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 170 Applicazione dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, concernente il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine o di altri ordigni esplosivi in mare. (GU n.102 del 04-05-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-5-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, che stabilisce il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare, ed in particolare l'art. 3 di esso; Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio superiore di marina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la, difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la, previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare per acquistare, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, il diritto ai benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai componenti gli stati maggiori o gli equipaggi delle navi adibite al dragaggio delle mine in mare e dagli appartenenti, come elementi costitutivi, ai "Nuclei sminamento porti" od ai "Gruppi disattivazione mine" costituiti presso i Comandi marittimi costieri della, Marina militare; b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni novanta, anche se non consecutivi. Tale periodo minimo non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti allo espletamento dei servizi predetti. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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