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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 170 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 170 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 170 Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica. note: Entrata in vigore del decreto: 20/6/1993 (GU n.130 del 05-06-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-6-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 75 della Costituzione; Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352; Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 da parte dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica", e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. In esito al referendum di cui in premessa, nella legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica", e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le seguenti disposizioni: Articolo 17, secondo comma, limitatamente alle parole: "comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale"; Articolo 18, primo comma, limitatamente alle parole: "alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,"; Articolo 19, primo comma, limitatamente alle parole: "o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione"; secondo comma, limitatamente alle parole: "presentatisi nei collegi"; terzo comma, limitatamente alla parola: "suddetti"; ottavo comma, limitatamente alla parola: "soltanto" e limitatamente alle parole: "il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e".
  2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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