LEGGE 2 ottobre 2015, n. 170 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 ottobre 2015, n. 170 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
- (15G00182) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2015 (GU n.249 del 26-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 58) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I RENDICONTO GENERALE DELLO STATOCapo ICONTO DEL BILANCIO 1 2 3 4 5 Capo II CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 6 Titolo II AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME 7 8 9 Titolo III APPROVAZIONE DEI RENDICONTI 10 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-11-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Entrate
- Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 840.159.623.576,
- I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2013 in euro 261.123.721.979,74, non hanno subito modifiche nel corso della gestione
- I residui attivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a euro 209.126.424.675,26, così risultanti: Parte di provvedimento in formato grafico Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi