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LEGGE 19 marzo 1952, n. 172 - Normattiva

LEGGE 19 marzo 1952, n. 172 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 marzo 1952, n. 172 Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Società Officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000, un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale. (GU n.80 del 03-04-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 18-4-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 20.000.000 a favore della Società Officine aeronavali di Venezia, del suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia), della estensione di mq. 42.091, e dei resti dei fabbricati preesistenti alle costruzioni eseguitevi da tale Società, il tutto distinto nel catasto di Venezia al foglio 22 con i numeri di mappa 96-b, 97-b, 118-b, E-b, 176, 177, 178, 175, 180, 179, 181, 141, 182, 155-b. Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto, nel quale saranno stabiliti il vincolo di destinazione industriale dell'immobile per anni dieci e le sanzioni in caso di eventuali mutamenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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