erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 giugno 1999, n. 172 Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali. note: Entrata in vigore della legge: 1-7-1999 (GU n.139 del 16-06-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali), è il seguente: "Art. 5. - Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo. La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo è demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.