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LEGGE 17 agosto 2005, n. 175 - Normattiva

LEGGE 17 agosto 2005, n. 175 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 agosto 2005, n. 175 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2007 --> Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia. note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/9/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007) (GU n.204 del 02-09-2005) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-3-2008 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro ((per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009)) .((Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.))
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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