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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 176 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 176 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 176 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari. (GU n.86 del 06-04-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 21-4-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile

  1. n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
  2. - All'elenco delle lauree rilasciate dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto: "Laurea in scienze biologiche". Dopo l'art. 57 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente e nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche. Art.
  3. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma, di maturità classica o scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematica; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Chimica organica; 5) Botanica (biennale); 6) Zoologia (biennale); 7) Anatomia comparata; 8) Anatomia umana; 9) Istologia ed embriologia; 10) Fisiologia generale (biennale); 11) Chimica biologica; 12) Igiene. Insegnamenti complementari: 1) Chimica fisica; 2) Biologia generale; 3) Antropologia; 4) Biologia delle razze umane; 5) Etnologia; 6) Genetica; 7) Zooculture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 8) Idrobiologia e piscicoltura; 9) Patologia generale; 10) Microbiologia; 11) Parassitologia; 12) Entomologia agraria; 13) Fisiologia vegetale; 14) Patologia vegetale; 15) Geologia; 16) Paleontologia; 17) Statistica; 18) Scienza dell'alimentazione (regio decreto 1 luglio 1840, n. 992). Gli insegnamenti di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica ed importano un esame ciascuno a fine di ogni anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra, i complementari. Alcune esercitazioni di carattere naturalistico si potranno svolgere anche come escursione in campagna. Gli esami di Anatomia umana, di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica debbono precedere quello di Fisiologia generale. Gli esami di Botanica e Zoologia sia generale che sistematica debbono precedere quello di "Paleontologia" e di "Anatomia comparata". Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, in uno degli Istituti di scienze biologiche, ove attenderà all'elaborazione della tesi di laurea: durante tale biennio egli è tenuto a seguire la attività scientifica e didattica che si svolge nell'Istituto stesso. Durante gli anni per il conseguimento di detta laurea lo studente è tenuto altresì a frequentare due internati per la durata di un anno in altri due Istituti biologici diversi e differenti da quello in cui compie il biennio per la elaborazione della tesi di laurea. Lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio - che non ha carattere eliminatorio - di cultura generale nelle Scienze biologiche. L'esame di laurea comprende: 1) una prova pratica, sulla materia scelta per la tesi di laurea; 2) la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea; 3) la discussione di due fra tre argomenti, scelti dal candidato su materie sulle quali ha sostenuto l'esame, diverse tra loro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n.
  4. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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